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lunedì 29 ottobre 2018

Gare d'appalto, qualche proposta per migliorare la trasparenza.

Mi rendo conto, questo post è molto fuori contesto rispetto a tutti gli altri, ma ho comunque voluto esprimere un parere alla luce di oltre 15 anni di Gare impiantistiche.

Il nuovo codice degli appalti è valido, ma è (come ogni cosa) perfettibile. Ci sono aspetti che aprono dei varchi ad una possibile assenza di trasparenza. Personalmente, nel corso di questi anni, ho sviluppato un personale parere e delle personali proposte per migliorare le regole con cui le aziende giocano la propria partita nel mondo delle Gare che, ripeto, è stato migliorato comunque esponenzialmente nelle ultime revisioni.


La riparametrazione

La riparametrazione è un meccanismo con il quale la Stazione Appaltante (previa dichiarazione di voler adottare questa procedura in fase di bando) ridistribuisce in maniera lineare i punteggi della componente tecnica per portarli al massimo valore.

Esempio:
Punteggi: 80 al tecnico e 20 all'economico.
Azienda 1: prende 70 punti al tecnico.
Azienda 2: prende 60 punti al tecnico.
Azienda 3: prende 50 punti al tecnico.

Mediante il meccanismo della riparametrazione, l'Azienda 1 viene portata a 80 punti, l'Azienda 2 viene portata a 76 e l'azienda 3 a 60 (ho banalizzato, l'equazione è molto complessa, vi scongiuro, non mi fate fare i calcoli esatti).

Accade quindi che la classifica finale viene falsata in quanto il punteggio economico diviene ancor meno importante. Proporre un prodotto meno costoso fa parte di una strategia di libera concorrenza che, in questo caso, viene penalizzata.


Il ruolo del progettista

Il ruolo del progettista è troppo predominante in quanto un progettista può, di fatto, dare una linea progettuale troppo favorevole verso l'una o l'altra azienda semplicemente stringendo la selezione del prodotto sfavorendo la libera concorrenza.

Troppo spesso i prodotti da utilizzare richiesti in fase di progetto non sono ragionevolmente aperti ad una libera riflessione, ma hanno esattamente le caratteristiche tecniche di un solo marchio/modello. L'eccessiva specificità nella richiesta progettuale pone evidenti vantaggi nei confronti di chi ha rapporti commerciali particolareggiati con il marchio (di fatto) esplicitamente richiesto.

Facciamo un esempio:

Da progetto devo chiedere un link radio che collega A con B. Un conto è sviluppare una richiesta progettuale di questo tipo:

- Link radio a 5 Ghz
- Guadagno Antenne almeno 16 dbi
- Possibilità di gestire gli allarmi in maniera centralizzata
- Temperatura di esercizio da -10 a +60°C
- Banda nominale 450Mbit
- Certificazione CE
- Sincronizzazione GPS

Un conto è richiedere:

- Dimensions Radio Box 938.4 x 468.4 x 281.4 mm (36.94 x 18.44 x 11.08") 1042 x 573 x 502 mm (41.02 x 22.56 x 19.76") Weight Radio (Mount Included) Box 16 kg (35.27 lb) 26.5 kg (58.42 lb) 
- Max. Power Consumption 40W Power Supply 50V, 1.2A PoE GigE Adapter (Included) Power Method Passive Power over Ethernet Supported Voltage Range +42 to +58VDC, -48VDC 
- Automatic Transmit Power Control (ATPC) 
- Certifications CE, FCC, IC Mounting Pole Mount Kit (Included) Wind Loading 863 N @ 200 km/hr (194 lbf @ 125 mph) 
- Wind Survivability 200 km/hr (125 mph) 
- Operating Temperature -40 to 55° C (-40 to 131°F) 
- LEDs (12) Status LEDs: Data Port Link/Activity Data Port Speed Management Port Link/Activity Management Port Speed 
- GPS Synchronization Master/Slave Link Status Modulation Mode 0.25x to 4x, 6x, 8x, 10x (Unlabeled), Overload Remote and Local Displays (Calibrated Signal Strength) 
- Operating Frequency AF-5 FCC 15.247, 15.407, IC RSS-210 ETSI EN 301 893, EN 302 502 Other Regions 5470 - 5600 MHz, 5650 - 5850 MHz 5470 - 5875 MHz 5470 - 5950 MHz AF-5U FCC 15.247, IC RSS-210 ETSI EN 302 502 Other Regions 5725 - 5850 MHz 5725 - 5875 MHz 5725 - 6200 MHz 
- Interface Data Port (1) 10/100/1000 Ethernet Port Management Port (1) 10/100 Ethernet Port Auxiliary Port (1) RJ-12, 
- Alignment Tone Port System Maximum Throughput 1.2+ Gbps Maximum Range 100+ km (Dependent on Regulatory Region) Packets per Second 1+ Million Encryption 128-Bit AES Uplink/Downlink Ratio 50% Fixed Latency Full Duplex Mode Half Duplex Mode < 200 µs at Full Throughput < 2 ms at Full Throughput Radio Frame Synchronization GPS Dynamic Frequency Selection AF-5 AF-5U CE, FCC/IC CE (FCC/IC Not Applicable) MTU (Maximum Transmission Unit) Up to 9600

Dettagli totalmente insignificanti e non utili ai fini progettuali hanno come unico effetto limitare la libera concorrenza e favorire chi con il marchio palesemente richiesto a capitolato ha un rapporto commerciale di tutela.

Non basta la voce "o similare" (principio di equivalenza: http://www.sentenzeappalti.it/2016/11/20/principio-di-equivalenza-obbligo-di-valutazione-di-prodotti-con-specifiche-tecniche-analoghe-sussiste-onere-del-concorrente-dimostrare-lequivalenza-sin-dalla-presentazione-dellofferta-art/), bensì i dettagli non utili ai fini progettuali non devono essere motivo di esclusione, perchè qui si annida la maggior parte delle zona d'ombra, da sempre. 

E aggiungo: anche nelle voci rilevanti, le richieste devono essere ragionevoli. Una temperatura di esercizio di -70°C va bene al Polo Nord, ma in Lombardia direi che non è necessario, anzi inopportuno e deve richiedere come minimo un giustificativo.

Il progettista, inoltre, deve cercare sempre in primo luogo di favorire prodotti liberamente acquistabili e liberamente disponibili. Non è ammissibile, a titolo esemplificativo, che una gara contenga una specificità non reperibile liberamente sul mercato (come purtroppo recentemente sta accadendo sempre più spesso).



Requisiti del progettista

I requisiti affinchè un progettista partecipi ad una gara per la progettazione di un impianto spesso sono troppo stringenti, questo fa si che i nuovi progettisti non riescano ad inserirsi in contesti in cui potrebbero mostrare talento. Bisogna disincentivare in qualche modo, quindi, che i progetti vengano fatti sempre dagli stessi.



La Commissione di gara

La commissione di gara deve essere realmente sorteggiata ed ogni componente deve provenire da aree geografiche differenti e con competenze specifiche sull'oggetto di gara. E' inammissibile che la Commissione sia composta, come a volte accade, da tre persone provenienti dello stesso ufficio. Così come è chiaramente un'anomalia che un ingegnere idraulico valuti un progetto di una gara di videosorveglianza cittadina.
A mio avviso, inoltre, la Commissione dovrebbe rimanere segreta fino alla pubblicazione dei punteggi tecnici ed ogni componente non deve aver valutato più di una gara all'anno. Sono metodologie restrittive, mi rendo conto, ma non c'è altro modo. Se in commissione capitano sempre gli stessi (nonostante vi sia un "principio di rotazione" nell'art. 77, co. 3 del D.Lgs. 50/2016, seppur applicato ad appalti inferiori alla soglia introdotta dall'1 gennaio 2018), non solo perderanno di obiettività nella valutazione dei progetti, inevitabilmente condizionati da gare similari precedenti, ma il rischio di paventare simpatie verso alcune soluzioni o aziende diventa esponenzialmente più rilevante.



I criteri discrezionali

Ultimamente si assiste a Gare dal punteggio tecnico stratosferico. Un tempo 70-30 (tecnico-economico) era considerato anche troppo sbilanciato. Ora assistiamo a punteggi 80-20 o addirittura 90-10. Con la riparametrazione di cui abbiamo parlato prima, inoltre, il punteggio viene ancor più sbilanciato. Non è sempre un male, è semplicemente effetto dei fondi preassegnati. Se una Stazione Appaltante ha ottenuto un finanziamento, l'interesse non sarà quello di risparmiare, bensì sarà quello di avere un livello qualitativo alto.

Da qui però appare evidente un problema, se il punteggio tecnico fa giocare integralmente (o quasi) una partita, esso dev'essere quanto più obiettivo possibile. I sottopunteggi discrezionali vanno limitati al massimo o addirittura eliminati.

Esempio:

voce 1: banda di un ponte radio (per tornare all'esempio di prima), 10 punti max.
- 0 punti se offri 1Gbit
- 5 punti se offri 2.5Gbit
- 10 punti se offri oltre 2.5Gbit
Questo è un punteggio obiettivo, un dato tecnico non soggettivo.

voce 2: qualità del software di videosorveglianza, 30 punti max.
Questo è un punteggio discrezionale, soggettivo, insindacabile in cui una Commissione può spostare pesantemente la valutazione ma senza alcun contraddittorio e senza alcun dato oggettivo. A me piace il giallo, tu mi hai proposto un software con lo sfondo giallo, bene: ti do 30 punti. Incontestabili. L'altro software aveva 1000 funzionalità in più, ma a me piace il giallo, stop.

Appare evidente, quindi, che nei punteggi discrezionali si potrebbe annidare una zona grigia.



Cronoprogrammi e tempi di intervento

Troppo spesso i tempi di realizzazione ed i tempi di intervento sono oggetto di punteggi totalmente inutili in quanto dichiarazioni troppo ottimistiche comunque generano l'ottenimento di punteggi. 

L'aggiunta di penali al superamento dei tempi di consegna dichiarati e al superamento dei tempi di SLA non deve essere più discrezionale, ma obbligatoria o comunque fortemente incentivata. Questo accade troppo poco spesso in Gare impiantistiche, a differenza di quelle, ad esempio, edili.



Valutazioni su progetti e impianti

Ogni azienda per partecipare ad una gara, deve aver mostrato di aver effettuato impianti similari e di aver sviluppato un fatturato tale da consentire l'accesso alla gara. La SOA con le sue classifiche, le varie ISO come requisito pena esclusione, il recente rating di legalità ed ogni richiesta della stazione appaltante mira a fare una cernita delle aziende che possono partecipare. 

Perchè, dunque, non lasciare alla Stazione Appaltante la possibilità di valutare, in forma totalmente anonima, dopo 1 anno dal collaudo:

- la qualità del progetto (il progettista è stato in grado di ingegnerizzare un impianto realmente efficace che ha risposto alle esigenze della SA? Quante gare rimangono arenate a causa di problemi progettuali?)

- l'aderenza della soluzione proposta a quella realmente adottata in campo (ho dichiarato 2h di SLA di intervento, sistematicamente ci metto 16h, è una non conformità)

- la percentuale di disservizio e di malfunzionamento degli apparati

ed una serie di altre voci che vanno a comporre un quadro valutativo complessivo. Ogni azienda potrebbe aver accesso al proprio punteggio, pesato per importo a base d'asta, ma non alla Stazione Appaltante che ha rilasciato il punteggio (che rimarrebbe totalmente anonima). L'accesso ad una gara d'appalto, quindi, potrebbe essere discriminato anche in base alla valutazione delle altre SA. Nel giro di pochissimo tempo, le aziende "mordi e fuggi" che hanno dato un servizio di bassa qualità sarebbero correttamente penalizzate. 

Stessa cosa per i progettisti che non sono stati in grado di pensare ad un'opera funzionale. Avremmo in breve tempo ridotto di molto il numero di scenari bloccati e congelati in un terribile arrocco in cui "il progetto è scritto male, quindi non è colpa mia".

Questo sistema valutativo non è forse l'aspetto più importante di cui si dovrebbe preoccupare la SA? Quante volte sentiamo dire "quell'azienda in quel Comune ha fatto solo danni!"?




Procedure d'urgenza


Quello delle procedure d'urgenza è un vero problema. Vanno limitate al massimo, devono essere ampiamente giustificate e un ente terzo, esterno, deve autorizzare le suddette procedure. Va detto tuttavia che in parte questi accorgimenti sono stati attenzionati nel corso degli ultimi anni.



Inutilità del giustificativo del ribasso anomalo


Quella che doveva essere una punta di diamante verso la lotta alle offerte anomale, è diventata una vera e propria barzelletta. Qualcuno è stato mai escluso per ribasso anomalo? Se le Stazioni Appaltanti accettano come giustificazione dell'azienda proponente che "l'acquisizione della Commessa è motivo di pregio e quindi la proponente è disposta ad accettare una perdita economica", tutto questo non ha senso. Accordare un appalto con dichiarazioni di questo tipo è deleterio ai fini della qualità dell'opera.



Accesso agli atti

L'accesso agli atti spesso viene negato in quanto coperto da non meglio specificati "segreti industriali". L'accesso è una garanzia di trasparenza, esso va tutelato quanto più possibile. Se effettivamente vi è un motivo per cui l'accesso agli atti viene negato, questo deve essere debitamente e abbondantemente giustificato.


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